TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 42.
(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).

Art. 59.
(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).

      1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

      1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e delle leggi annuali di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori di cui all'articolo 58.

 

Art. 60.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome)
 

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.